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Certificazione energetica

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici impone che, a decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente procedere alla certificazione energetica degli edifici introdotta come principio in Italia dalla Legge 10/91.

In attuazione alla Direttiva Europea il Governo Italiano ha emanato il D.Lgs n.192 del 19 Agosto 2005; all’art. 6, tale decreto ha introdotto le casistiche e le cadenze temporali per le quali vige l’obbligo di certificazione energetica.

In attesa della pubblicazione delle linee guida nazionali ed in mancanza di ulteriori strumenti regionali o provinciali in materia, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’attestato di qualificazione energetica introdotto dal successivo D.Lgs n. 311 del 26 dicembre 2006,  integrazione e parziale modifica dello stesso D.Lgs n. 192/2005.

E’ stato necessario attendere più di 3 anni prima di veder pubblicati due dei tre provvedimenti attuativi previsti dal D.Lgs 192 stesso:

 

  • il D.P.R. n. 59 del 2 Aprile 2009 di attuazione dell’art. 4 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 192/2005, in cui si definiscono i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica di edifici e impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria;
  • il D.I. 26 Giugno 2009, in attuazione dell’art. 6, comma 9 e dell’art. 5, comma 1, volto a fornire le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contenente, in allegato, le linee guida nazionali.
 

L' Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita e dal luglio 2010 anche per la locazione di un edificio.
In esso devono essere riportati dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio e raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.

A definire il recepimento delle normativa comunitaria in materia di efficienza energetica, con il D. Lgs. 28/2011 viene attuata la Direttiva 2009/28/CE  sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. Le principali novità del Decreto consisitono in:

  • obbligo utilizzo fonti rinnovabili per edifici di nuova costruzione o, se esitenti, a ristrutturazione rilevante;
  • obbligo per tutti gli annunci immobiliari di riportare l'indice di prestazione eneergetica;
  • obbligo negli atti di compravendita e locazione di introdurre una clausola relativa alla presa d'atto da parte dell'acquirente/locatario delle caratteristiche di prestazione energetica dell'edificio.

Infine,a modifica del D.Lgs. 192/2005, è stato introdotto il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 successivamente convertito dalla Legge n. 90/2013, il quale apporta una serie di novità in materia di prestazioni energetiche:

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • Cambio nome da ACE (Attestato di Certificazione Energetica)  ad APE (Attestato di Prestazione Energetica);
  • Sanzioni per proprietari ed agenzie immobiliari che non rispettino le regole;
  • Aggiornamento delle metodologie di calcolo: oltre alle UNI TS 11300 (parti 1,2,3,4) e Raccomandazioni CTI 14/2013 si aggiunge la UNI EN 15193 (Requisiti energetici per l'illuminazione)

Emanazione i successivi decreti attuativi.
I 3 decreti interministeriali del  26 giugno 2015, a completamento del quandro normativo in materia di prestazioni energetiche, sono:

  • Decreto requisiti minimi;
  • Linee Guida Nuovo APE 2015;
  • Decreto sulla relazione tecnica di progetto, sugli schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

L’Attestato di Prestazione Energetica è infine necessario per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.

All'interno della suo Team, lo Studio INARCH Engineering ha Tecnici Esperti e competenti in grado di effettuare una diagnosi energetica completa dell'edificio e il dimensionamento dell'impianto di riscaldamento più idoneo alle esigenze del Cliente e alle caratteristiche dell'edificio, grazie anche all'uso di software professionali e certificati presso il C.T.I. (Comitato Termotecnici Italiani) come conformi alle specifiche tecniche UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2014, UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4:2012, alla Raccomandazione CTI R14:2013 e alle norme EN richiamate dalle UNI/TS 11300 e dal Dlgs. 192/05 art. 11 comma 1, dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ai sensi del D.P.R. 59/2009 (Certificato n.45 del 22/12/2014). ai sensi del D.Lgs  n. 115/2008.